Ordine delle Ostetriche della Provincia di Caserta

Considerato che la data del 31 dicembre 2021, termine massimo previsto per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 non potrà coincidere con l'effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti, di delibera che:

  1. Ai fini del  recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S.  lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
  2. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S procede d'ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
  3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno di età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del paragrafo 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione.
  4. La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante, ai sensi del paragrafo 1.13 del Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario.

Vademecum per l'obbligo formativo

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